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L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), un tempo conosciuto come A.C.E. prima delle modifiche introdotte dal decreto 63/2013, è un documento fondamentale che fornisce un profilo dettagliato delle proprietà energetiche di un edificio, sia esso una residenza privata o un appartamento. Questo strumento, oltre a fungere da verifica, consente di sintetizzare le caratteristiche energetiche dell'immobile su una scala graduata da A4 a G (complessivamente 10 livelli), fornendo un quadro chiaro della sua efficienza energetica.
Un A.P.E. non è solo una formalità burocratica, ma un requisito essenziale per la vendita o la locazione di un'unità immobiliare. La sua validità, nella stragrande maggioranza dei casi, è di 10 anni, periodo dopo il quale deve essere rinnovato. Per mantenerne la validità, è necessario rispettare le normative vigenti, compresi i controlli regolari della caldaia. Inoltre, è obbligatorio un sopralluogo dell'immobile per l'elaborazione dell'attestato.
È fondamentale precisare che l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) non deve essere confuso con l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Mentre l'APE è orientato alla prestazione energetica dell'immobile, l'AQE è un certificato che attesta la qualificazione energetica del professionista che progetta e realizza l'edificio. Entrambi contribuiscono a garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità delle costruzioni, ma hanno ruoli e finalità distinte.
Le situazioni in cui è necessario incaricare un professionista per redigere un Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) possono essere molteplici e a volte poco chiare, soprattutto a causa delle numerose modifiche legislative che si sono succedute nel corso degli anni.
A partire da febbraio 2023, la Certificazione Energetica è richiesta nelle seguenti circostanze:
Inoltre, l'A.P.E. deve essere aggiornato qualora si effettuino lavori di riqualificazione o ristrutturazione che alterano la prestazione energetica dell'immobile. Questo potrebbe includere, ad esempio, la sostituzione degli infissi, l'installazione di una nuova caldaia, l'applicazione di materiale isolante e altri interventi simili. Questo garantisce che l'attestato rifletta sempre lo stato corrente dell'efficienza energetica dell'edificio.
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare, si fa riferimento:
l) i manufatti, comunque, non riconducibili a manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno” (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto dal decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.
scritto dall'Ing. Dario SCIBETTA - 13/05/2023 ultimo aggiornamento 13/05/2023